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STUDIO LEGALE
Studio Legale Sganzerla
Via Abbondio Sangiorgio n° 15 - 20145 Milano

Copia del commento e della sentenza é già stato inviato alle maggiori testate giornalistiche di settore

Tribunale di Milano - Seziona settima civile, causa civile 73255/02

Commento a cura degli Avv.ti Roberto Pisciotta e Fabrizio Soldani

 

15 settembre 2006, n. 10185 – Giudice Unico Dott. Vincenzo Barbuto – Daewoo Electronics Italia spa in liquidazione volontaria (con l’Avv.to Andrea Sganzerla)– TNT Logistics Italia spa (con gli Avv.ti Agostino, Davide e Francesca Guardamagna)

Contratto di logistica – Qualificazione giuridica – Prescrizione – Decadenza - Assicurazione – Furto

 Il contratto per “servizi logistici integrati” costituisce un figura unitariamente riconducibile, sotto il profilo causale, alla fattispecie tipica dell’appalto: sicché l’unico schema legale applicabile in concreto è quello dettato dagli artt. 1655 e seguenti del codice civile, con conseguente applicazione del termine prescrizionale biennale previsto dall’art. 1667 c.c. e non invece quello annuale previsto in tema di trasporto dal combinato disposto degli artt. 1698 e 2951 c.c.

 la sentenza

Con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2002, Daewoo Electronics Italia spa in liquidazione (di seguito, per brevità “Daewoo”) ha convenuto in giudizio TNT Logistics spa (di seguito, per brevità “TNT”), avanti il Tribunale di Milano, domandando la risoluzione del Contratto di appalto di “servizî logistici integrati” inter partes concluso in data 1° marzo 1999 per fatto e colpa dell’appaltatrice, con conseguente condanna di TNT Logistics Italia S.p.A. alla ripetizione a favore di Daewoo Electronics Italia S.p.A. delle somme indebitamente percette da TNT Logistics Italia S.p.A. e sue danti causa (oltre interessi dal dovuto al saldo), nonché alla declaratoria di non debenza delle somme indebitamente pretese dall’appaltatrice per fatture illegittimamente emesse; al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da Daewoo Electronics Italia S.p.A. Il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo e risarcimento del danno da svalutazione monetaria e salva in ogni caso la compensazione delle somme eventualmente dovute a Daewoo Electronics Italia S.p.A. con quanto dovuto all’appaltatrice in forza del Contratto. Con vittoria delle spese e competenze di lite.

La pretesa di Daewoo si fondava su gravi inadempienze poste in essere da TNT, durante il rapporto instaurato con la medesima, in forza del contratto di appalto di servizi logistici integrati, stipulato in data 1° marzo 1999 dall’attrice con Tecnologistica S.p.a., alla quale TNT è subentrata, quale avente causa che hanno causato a Daewoo ingenti danni.

In data 23 gennaio 2003, nelle more della notifica dell’atto di citazione, Daewoo ha altresì depositato, presso la competente Cancelleria del Tribunale di Milano, un ricorso ex art. 700 cpc, con il quale ha chiesto, in via d’urgenza e inaudita altera parte, l’adozione, nei confronti di TNT, di un provvedimento di rilascio di tutta la merce di proprietà di Daewoo ancora giacente presso i magazzini della convenuta.

Tali doglianze, possono sinteticamente individuarsi nelle seguenti poste principali:

a) arbitrarie pretese (concretatesi in indebita fatturazione) di ingenti costi non pattuiti e/o già ricompresi nei compensi contrattuali; b) perdite e danneggiamenti dei prodotti, in magazzino e durante il trasporto; c) omessa o tardiva “apertura” (rectius denuncia) dei sinistri; d) ritardi nell’esecuzione delle prestazioni di consegna; e) omesso e tardivo ritiro dei prodotti rifiutati dai Clienti; f) omesso e tardivo versamento dei valori incassati dai Clienti per prodotti consegnati in contrassegno; g) omessa restituzione della documentazione idonea a comprovare le consegne effettuate nei confronti dei Clienti insolventi, ciò che ha causato a Daewoo l’impossibilità di tutelare adeguatamente proprî ingenti crediti; h) grave negligenza nella custodia dei prodotti nel magazzino di Agrate Brianza, che ha contribuito la sottrazione di beni di Daewoo per un ingente valore di cui ora l’appaltatrice rifiuta l’integrale risarcimento, accertato nella misura del doppio di quanto offerto a copertura del danno da TNT, la quale ha per di più omesso il doveroso innalzamento dei relativi massimali assicurativi, benché espressamente richiesta dall’attrice; i) danni subiti durante il phase-out della merce ancora  ingiacenza presso i magazzini di TNT.

TNT si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, rilevandone l’infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, la convenuta eccepiva l’intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 1698 e 2951 c.c. (in materia di trasporto) della maggior parte delle domande di danno avanzate dall’attrice. In via riconvenzionale, TNT domandava il pagamento di fatture rimaste insolute, per € 2.424.081,29.= oltre a rivalutazione, interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo e interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., oltre all’accertamento dell’illegittimità del recesso di Daewoo, dal contratto, oltre all’accertamento del dolo incidente dell’attrice, con condanna della medesima al risarcimento del relativo danno.

 *****

 La sentenza ha dichiarato la risoluzione del contratto di logistica “per inadempimento imputabile al Fornitore” (TNT), condannando TNT al pagamento Daewoo della somma di Euro 1.748.000,00 – quale somma rivalutata secondo l’indice Istat f.o.i. – oltre interessi moratori secondo motivazione che precede e la somma di Euro 396.196,62 per restituzione di importi indebitamente versati dall’attrice alla convenuta per fatture illegittimamente messe da quest’ultima, oltre interessi moratori secondo motivazione.

Il Giudice ha altresì condannato Daewoo al pagamento, a favore di TNT, della minor somma di € 2.197.570,46.=, per fatture regolarmente emesse, oltre a interessi di mora al tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture al saldo ed interessi ex art. 1283 c.c.

La condanna di TNT trova il suo principale fondamento nella qualificazione giuridica del contratto di logistica come appalto, con conseguente applicabilità della relativa disciplina in materia di onere probatorio ed, in particolare, in tema di prescrizione. La difesa della convenuta si fondava infatti essenzialmente sull’eccezione di prescrizione della maggior parte delle voci di danno pretese da Daewoo, in applicazione della normativa dettata in materia di trasporto (artt. 1698 e 2951 c.c.) che prevede il più breve termine annuale, invece di quello biennale dell’appalto.

La posizione della convenuta si basava su una qualificazione giuridica non unitaria del contratto di appalto, il quale, secondo TNT, sarebbe stato disciplinato, caso per caso, ora dalle norme dettate in tema di appalto, ora di trasporto, ora di deposito o spedizione, a seconda della tipologia di prestazione concretamente considerata. Il Giudice ha invece ritenuto il contratto di logistica come una figura unitaria, “riconducibile, sotto il profilo causale, alla fattispecie tipica”.

 

Commento

1 – Quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale –

Il contratto di servizi logistici integrato può essere definito come una figura contrattuale atipica, in base alla quale un’impresa affida ad una società specializzata l’esecuzione coordinata di una serie di servizi finalizzati ad assicurare la gestione del proprio magazzino e la distribuzione dei prodotti ai clienti finali, con organizzazione dei mezzi necessari da parte della società di logistica e con gestione a rischio della medesima (“I Contratti”, pag. 90, Collana del Soleventiquattrore).

Si tratta di una fattispecie giuridica complessa, comprendente una molteplicità di servizi e prestazioni (i.e. deposito, flusso delle merci, controllo qualitativo e quantitativo dei prodotti, gestione del magazzino, distribuzione delle merci), ognuna delle quali riconducibile a più figure contrattuali tipiche (appalto, somministrazione, deposito, trasporto, spedizione, mandato).

Poiché la figura in esame non trova una disciplina unitaria nel codice civile, la sua qualificazione ha originato notevoli dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza in ordine all’individuazione della normativa concretamente applicabile.

La questione riveste notevole importanza, in considerazione delle rilevanti conseguenze che derivano in materia di distribuzione dell’onere probatorio e prescrizione, a seconda della disciplina che si ritiene applicabile: si pensi solamente che qualora si applichi la normativa tipica dell’appalto, il termine prescrizionale è di due anni, mentre nel caso di trasporto è solamente annuale.

In dottrina, si sono affermate diverse tesi, sostanzialmente riconducibili a due orientamenti fondamentali: quello della c.d. “combinazione e quello della c.d. “causa prevalente”.

Al primo orientamento fanno capo le tesi della “pura combinazione” e della “combinazione moderata, secondo analogia”.

Secondo la prima, ciascuna prestazione che compone il complessivo “pacchetto” di servizi logistici, si applicherebbero le norme della fattispecie tipica che più si adatta al caso di specie (trasporto, deposito, mandato, ecc.); la disciplina complessiva risulta pertanto dall’insieme delle diverse normative a cui sono riconducibili le singole prestazioni che compongono il servizio integrato.

In base alla seconda, si dovrebbe applicare principalmente la disciplina sui Contratti in generale, contenuta nel Titolo III del Codice Civile (artt. 1321 e ss.) coordinata tuttavia con le norme delle singole figure contrattuali alle quali sono riconducibili le singole prestazioni che compongono il servizio logistico.

Al secondo orientamento fanno capo invece  le tesi “della prevalenza pura” e “della prevalenza elastica” o anche “dell’integrazione.

Secondo la prima (elaborata e seguita dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ma contestata perché troppo rigida e semplicistica), si applicherebbe la disciplina della fattispecie prevalente (verosimilmente quindi quella dell’appalto).

In base alla seconda, ad oggi prevalente, al contratto di logistica deve applicarsi la disciplina del tipo contrattuale prevalente, integrata con alcune altre specifiche norme laddove compatibili. Tale ultima tesi, costituisce l’esito dell’elaborazione effettuata sulla precedente dai maggiori Autori di Diritto dei Trasporti, affinché la medesima sia praticabile nella realtà:

Tale impostazione risulta peraltro confermata anche dal sistema codicistico: si applicherà quindi prevalentemente la disciplina dell’appalto di servizi artt 1655 e ss. e quella collegata degli artt 1570 e ss in materia di somministrazione; inoltre, per richiamo espresso degli artt 1570 e ss. Se reso necessario per la peculiarità della prestazione specifica in esame, si applicheranno (in quanto compatibili con la disciplina dell’appalto) le norme previste per i contratti specifici (in particolare ad es il trasporto) ai quali le singole prestazioni afferiscono. Così ad esempio, la disciplina dell’appalto dovrà essere coordinata con le norme speciali dettate in materia di forma del contratto specifico; di diritto di ritenzione del depositario o del vettore; di determinazione del corrispettivo dell’appaltatore per il trasporto di merce su strada per conto terzi con il sistema di tariffe a forcella del 1974, vincolante in forza della L 162/1993 anche per l’appaltatore; in materia di limitazioni della responsabilità dell’appaltatore sia per perdita della merce in viaggio, sia per perdita della merce a magazzino (estensione norme speciali in materia di trasporto al deposito e all’appalto).

Di contro, la giurisprudenza, disattendendo parzialmente l’orientamento dottrinale prevalente, ha più volte sancito l’applicabilità del termine prescrizionale di cui all’art 2951 c.c. nei casi in cui “le varie prestazioni di trasporto siano state rese in esecuzione di un unico contratto di appalto di servizi o misto di appalto e di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far capo alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione” (Trib. Cagliari, 19 maggio 1999, in Dir. Trasporti, 1999, 991) E ancora: “Anche nel caso in cui l’esecuzione di una serie di trasporti sia configurabile come contratto unitario nella forma di appalto di servizi, la prescrizione applicabile è quella breve ex art. 2951 c.c.” (Cass. Civ. sez. lav., 13 settembre 1997, n. 9218, in Dir. Maritt., 1999, 727 e, nello stesso senso, Trib. Torino 12 febbraio 2003, in Dir. Trasporti, 2004, 283)

Solo in alcuni casi isolati, si rinvengono pronunce, che discostandosi dall’orientamento sopra descritto, hanno sposato un’interpretazione intermedia, sancendo la necessità di fare riferimento, in materia di prescrizioni, alla “concreta (e non alla specifica!) tipologia della prestazione oggetto del contratto” (Cass. 13.09.1997 n. 9128 e Cass. 21.10.1997 n. 10332). Potrebbe essere utile anche la citazione della sent  Trib. Cagliari 16.04.1986 (in D.T. 1988 I 173) che, riferendosi peraltro ad un particolare contratto marittimo riconducibile all’appalto, sottolinea che l’inadempimento del caso concreto non riguarda una singola prestazione di trasporto, ma il contratto quadro complessivamente considerato e pertanto fa riferimento alla disciplina in materia di “appalto di servizi” e non a quella del trasporto.

2 – Qualificazione del contratto di logistica – Disciplina – Prescrizione.

La sentenza in commento, accogliendo integralmente l’impostazione giuridica sostenuta dall’attrice Daewoo ed innovando in maniera significativa rispetto all’orientamento giurisprudenziale sino ad oggi dominante, ha qualificato il contratto di logistica come fattispecie unitaria, disciplinata dalla norme dettate in materia di appalto, da ritenersi figura prevalente e assorbente rispetto alle altre rappresentate nel complessivo “pacchetto logistico”.

Le conseguenze di tale qualificazione sono notevoli, avendo consentito l’accoglimento della gran parte delle voci di danno lamentate dall’attrice, delle quali la convenuta aveva chiesto il rigetto in quanto prescritte o non tempestivamente azionate, in applicazione della prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. e del termine di decadenza breve previsto dall’art. 1698 c.c., dettati in tema di trasporto

L’impostazione seguita nella sentenza è peraltro del tutto condivisibile, in quanto le varie prestazioni che compongono un servizio di logistica integrato, sono inscindibili tra loro e perdono la loro autonomia, stante la loro inevitabile connessione causale, avuto riguardo alla finalità unitaria del servizio pattuito dalle parti. L’inadempimento non riguarda, infatti, una singola prestazione di trasporto o di deposito, ma il contratto quadro complessivamente considerato. Nello stesso senso, Trib. Cagliari 16.04.1986 in D.T., 1988, I, 173: “All’azione fondata sull’inadempimento di fornire il quantitativo minimo di merce si applica il termine prescrizionale ordinario, trattandosi di inadempimento che riguarda l’appalto complessivamente considerato e non le singole prestazioni di trasporto che costituiscono l’oggetto del contratto”

Come già anticipato, la stessa impostazione è accolta dalla dottrina oggi prevalente, la quale, aderendo alla c.d. teoria della “prevalenza elastica” o dell’“integrazione” (alla quale il Giudice della presente causa si è sostanzialmente allineato), ritiene che al contratto di logistica debba applicarsi la disciplina del tipo contrattuale prevalente, integrata con alcune altre norme specifiche laddove compatibili.

Il contratto di logistica costituisce, infatti, una figura atipica mista, contenente in sé gli elementi di varie fattispecie contrattuali (appalto, deposito, trasporto, mandato, somministrazione). Il carattere prevalente sembra tuttavia la gestione a proprio rischio di tutti i servizi forniti, attraverso l’organizzazione e la pianificazione coordinata e continuativa delle varie prestazioni oggetto del contratto.

Incompatibile nel caso di specie doveva invece ritenersi l’applicazione, nel caso specifico in esame, dei criteri stabiliti dalla legge speciale n.162/1993 in tema di trasporto su strada per conto terzi. L’art 2.2 di tale legge speciale rinvia infatti al termine stabilito per il contratto "tipo": l’impossibilità di determinare se i danni che TNT riteneva prescritti si fossero verificati effettivamente durante il trasporto medesimo e non invece durante il deposito o la movimentazione della merce rendeva del tutto arbitrario scindere i sinistri in oggetto dal rapporto complessivo, applicando solo a questi ultimi la disciplina in materia di trasporto.

3 – Onere della prova dell’appaltatore – Mancata consegna di documenti:  la questione Infotech - La rapina nel magazzino di Agrate Brianza

La sentenza in commento ha attribuito un portata particolarmente ampia all’onere probatorio dell’appaltatore TNT, motivata dalla qualifica professionale dell’operatore logistico, che certamente ha imposto un criterio di valutazione particolarmente severo.

3.1 - Nel caso di specie, Daewoo aveva lamentato di essersi vista rifiutare, in svariate occasioni, il pagamento delle fatture dai propri Clienti, i quali avevano lamentato la mancata consegna della merce ordinata e regolarmente inviata dall’attrice. Daewoo ha affermato di aver richiesto più volte all’appaltatrice di ricevere la copia dei documenti di trasporto in mano al vettore, onde verificare effettivamente l’esito delle consegne e di averne sempre ottenuto un rifiuto da parte dell’appaltatrice.

In particolare, secondo Daewoo, tale prassi omissiva di TNT le avrebbe impedito di far valere un proprio credito al passivo di un fallimento, in quanto l’appaltatrice non aveva provveduto a rendere disponibili all’attrice i documenti comprovanti la consegna, alla società fallita Infotech, di merce rimasta impagata. TNT si è difesa nel presente giudizio, eccependo l’avvenuta estinzione del proprio obbligo di conservazione dei suddetti documenti di trasporto, il quale non avrebbe potuto perdurare oltre il termine annuale previsto dall’art. 2951 cod. civ. in materia di diritti derivanti dal contratto di trasporto.

Il Giudice, ritenendo inapplicabili le norme sul trasporto e qualificando l’intero rapporto come appalto, ha rilevato che TNT “lungi dal negare trattarsi di merce che avrebbe dovuto riconsegnare, non ha dimostrato di aver effettuato la consegna iin parola”.

E’ di immediata percezione l’ampiezza dell’onere probatorio posto a carico di TNT, il quale è stato esteso non solo alla regolare consegna della merce, ma anche alla prova contraria relativa alla circostanza che la merce a cui afferiva  il credito non insinuato nel fallimento fosse stata effettivamente presa in carico da TNT e non invece da altro spedizioniere o vettore, nel qual caso l’obbligo di consegna non sarebbe spettato alla società convenuta.

3.2 - Il carattere particolarmente stringente dell’onere probatorio dell’appaltatore TNT è riscontrabile anche nella valutazione della responsabilità della medesima nella vicenda della rapina subita nei magazzini di TNT, in occasione della quale sono stati sottratti beni in giacenza di proprietà di Daewoo per un ingente importo.

La convenuta ha rilevato l’inadeguatezza dei sistemi di sicurezza dell’appaltatrice, segnalando al Giudicante, a sostegno della propria tesi, che successivamente a tale episodio, TNT ha opportunamente provveduto a modificare i propri impianti di sorveglianza, così implicitamente ammettendone l’inadeguatezza.

L’attrice rilevava, inoltre, un certo parallelismo tra la questione in oggetto e le omissioni riscontrate in occasione dell’insinuazione al fallimento Infotech, soprattutto in quanto l’ammontare del danno e la natura dei prodotti non pagati dalla fallita assai stranamente risultavano quasi coincidenti con quelli riscontrati nella rapina in oggetto. Inoltre, in considerazione della già sottolineata mancanza di documentazione che dimostrasse l’avvenuta consegna dei prodotti destinati ad Infotech, Daewoo sottolineava come non potesse escludersi che i medesimi beni fossero ancora giacenti nel magazzino di Agrate Brianza al momento della rapina. Se così fosse stato, ciò avrebbe spiegato il mancato pagamento dei prodotti da parte di Infotech, la quale non avrebbe provveduto a versare l’importo richiesto da Daewoo proprio perché non avrebbe neppure ricevuto la merce inviata.

Il Giudice, ritenendo incombente su TNT l’onere di provare l’idoneità dei citati sistemi, ha parzialmente accolto la domanda di Daewoo, condannando l’appaltatrice a risarcire alla convenuta la somma di € 516.456,90.=, pari al massimale coperto dalla polizza fideiussoria stipulata da TNT, a copertura del rischio specifico.

Sul punto, la sentenza, ha parzialmente disatteso le richieste di Daewoo la quale, lamentando danni superiori al massimale di polizza, aveva eccepito come l’importo assicurato da TNT non precludesse la risarcibilità del maggior danno, in quanto l’importo assicurato corrispondeva semplicemente al rischio che doveva essere contrattualmente coperto da assicurazione, da intendersi come soglia minima garantita pretesa da Daewoo per poter concludere l’accordo. Nulla tuttavia avrebbe impedito a TNT di assicurarsi per un importo maggiore, se lo avesse ritenuto opportuno.

 

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In fatto e in diritto