15 settembre 2006, n. 10185 – Giudice Unico
Dott. Vincenzo Barbuto – Daewoo Electronics Italia spa in
liquidazione volontaria (con l’Avv.to Andrea Sganzerla)– TNT
Logistics Italia spa (con gli Avv.ti Agostino, Davide e
Francesca Guardamagna)
Contratto di logistica – Qualificazione
giuridica – Prescrizione – Decadenza - Assicurazione – Furto
Il contratto per “servizi logistici
integrati” costituisce un figura unitariamente
riconducibile, sotto il profilo causale, alla fattispecie
tipica dell’appalto: sicché l’unico schema legale
applicabile in concreto è quello dettato dagli artt. 1655 e
seguenti del codice civile, con conseguente applicazione del
termine prescrizionale biennale previsto dall’art. 1667 c.c.
e non invece quello annuale previsto in tema di trasporto
dal combinato disposto degli artt. 1698 e 2951 c.c.
la sentenza
Con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2002,
Daewoo Electronics Italia spa in liquidazione (di seguito,
per brevità “Daewoo”) ha convenuto in giudizio TNT Logistics
spa (di seguito, per brevità “TNT”), avanti il Tribunale di
Milano, domandando la risoluzione del Contratto di appalto
di “servizî logistici integrati” inter partes
concluso in data 1° marzo 1999 per fatto e colpa
dell’appaltatrice, con conseguente condanna di TNT Logistics
Italia S.p.A. alla ripetizione a favore di Daewoo
Electronics Italia S.p.A. delle somme indebitamente percette
da TNT Logistics Italia S.p.A. e sue danti causa (oltre
interessi dal dovuto al saldo), nonché alla declaratoria di
non debenza delle somme indebitamente pretese
dall’appaltatrice per fatture illegittimamente emesse; al
risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da Daewoo
Electronics Italia S.p.A. Il tutto oltre interessi dal
dovuto al saldo e risarcimento del danno da svalutazione
monetaria e salva in ogni caso la compensazione delle somme
eventualmente dovute a Daewoo Electronics Italia S.p.A. con
quanto dovuto all’appaltatrice in forza del Contratto. Con
vittoria delle spese e competenze di lite.
La
pretesa di Daewoo si fondava su gravi inadempienze poste in
essere da TNT, durante il rapporto instaurato con la
medesima, in forza del contratto di appalto di servizi
logistici integrati, stipulato in data 1° marzo 1999
dall’attrice con Tecnologistica S.p.a., alla quale TNT è
subentrata, quale avente causa che hanno causato a Daewoo
ingenti danni.
In
data 23 gennaio 2003, nelle more della notifica dell’atto di
citazione, Daewoo ha altresì depositato, presso la
competente Cancelleria del Tribunale di Milano, un ricorso
ex art. 700 cpc, con il quale ha chiesto, in via d’urgenza e
inaudita altera parte, l’adozione, nei confronti di
TNT, di un provvedimento di rilascio di tutta la merce di
proprietà di Daewoo ancora giacente presso i magazzini della
convenuta.
Tali doglianze, possono sinteticamente individuarsi nelle
seguenti poste principali:
a) arbitrarie pretese (concretatesi in indebita
fatturazione) di ingenti costi non pattuiti e/o già
ricompresi nei compensi contrattuali; b) perdite e
danneggiamenti dei prodotti, in magazzino e durante il
trasporto; c) omessa o tardiva “apertura” (rectius
denuncia) dei sinistri; d) ritardi nell’esecuzione delle
prestazioni di consegna; e) omesso e tardivo ritiro dei
prodotti rifiutati dai Clienti; f) omesso e tardivo
versamento dei valori incassati dai Clienti per prodotti
consegnati in contrassegno; g) omessa restituzione della
documentazione idonea a comprovare le consegne effettuate
nei confronti dei Clienti insolventi, ciò che ha causato a
Daewoo l’impossibilità di tutelare adeguatamente proprî
ingenti crediti; h) grave negligenza nella custodia dei
prodotti nel magazzino di Agrate Brianza, che ha contribuito
la sottrazione di beni di Daewoo per un ingente valore di
cui ora l’appaltatrice rifiuta l’integrale risarcimento,
accertato nella misura del doppio di quanto offerto a
copertura del danno da TNT, la quale ha per di più omesso il
doveroso innalzamento dei relativi massimali assicurativi,
benché espressamente richiesta dall’attrice; i) danni subiti
durante il phase-out della merce ancora ingiacenza presso i
magazzini di TNT.
TNT si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto delle
domande attoree, rilevandone l’infondatezza in fatto ed in
diritto. In particolare, la convenuta eccepiva l’intervenuta
prescrizione, ai sensi degli artt. 1698 e 2951 c.c. (in
materia di trasporto) della maggior parte delle domande di
danno avanzate dall’attrice. In via riconvenzionale, TNT
domandava il pagamento di fatture rimaste insolute, per €
2.424.081,29.= oltre a rivalutazione, interessi legali dalla
scadenza delle singole fatture al saldo e interessi
anatocistici ex art. 1283 c.c., oltre all’accertamento
dell’illegittimità del recesso di Daewoo, dal contratto,
oltre all’accertamento del dolo incidente dell’attrice, con
condanna della medesima al risarcimento del relativo danno.
*****
La sentenza ha dichiarato la risoluzione del contratto di
logistica “per inadempimento imputabile al Fornitore”
(TNT), condannando TNT al pagamento Daewoo della somma di
Euro 1.748.000,00 – quale somma rivalutata secondo l’indice
Istat f.o.i. – oltre interessi moratori secondo motivazione
che precede e la somma di Euro 396.196,62 per restituzione
di importi indebitamente versati dall’attrice alla convenuta
per fatture illegittimamente messe da quest’ultima, oltre
interessi moratori secondo motivazione.
Il Giudice ha altresì condannato Daewoo al pagamento, a
favore di TNT, della minor somma di € 2.197.570,46.=, per
fatture regolarmente emesse, oltre a interessi di mora al
tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture al saldo
ed interessi ex art. 1283 c.c.
La condanna di TNT trova il suo principale fondamento nella
qualificazione giuridica del contratto di logistica come
appalto, con conseguente applicabilità della relativa
disciplina in materia di onere probatorio ed, in
particolare, in tema di prescrizione. La difesa della
convenuta si fondava infatti essenzialmente sull’eccezione
di prescrizione della maggior parte delle voci di danno
pretese da Daewoo, in applicazione della normativa dettata
in materia di trasporto (artt. 1698 e 2951 c.c.) che prevede
il più breve termine annuale, invece di quello biennale
dell’appalto.
La posizione della convenuta si basava su una qualificazione
giuridica non unitaria del contratto di appalto, il quale,
secondo TNT, sarebbe stato disciplinato, caso per caso, ora
dalle norme dettate in tema di appalto, ora di trasporto,
ora di deposito o spedizione, a seconda della tipologia di
prestazione concretamente considerata. Il Giudice ha invece
ritenuto il contratto di logistica come una figura unitaria,
“riconducibile, sotto il profilo causale, alla fattispecie
tipica”.
Commento
1 – Quadro normativo, giurisprudenziale e
dottrinale –
Il
contratto di servizi logistici integrato può essere definito
come una figura contrattuale atipica, in base alla quale
un’impresa affida ad una società specializzata l’esecuzione
coordinata di una serie di servizi finalizzati ad assicurare
la gestione del proprio magazzino e la distribuzione dei
prodotti ai clienti finali, con organizzazione dei mezzi
necessari da parte della società di logistica e con gestione
a rischio della medesima (“I Contratti”, pag. 90,
Collana del Soleventiquattrore).
Si
tratta di una fattispecie giuridica complessa, comprendente
una molteplicità di servizi e prestazioni (i.e. deposito,
flusso delle merci, controllo qualitativo e quantitativo dei
prodotti, gestione del magazzino, distribuzione delle merci),
ognuna delle quali riconducibile a più figure contrattuali
tipiche (appalto, somministrazione, deposito, trasporto,
spedizione, mandato).
Poiché
la figura in esame non trova una disciplina unitaria nel
codice civile, la sua qualificazione ha originato notevoli
dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza in ordine
all’individuazione della normativa concretamente
applicabile.
La
questione riveste notevole importanza, in considerazione
delle rilevanti conseguenze che derivano in materia di
distribuzione dell’onere probatorio e prescrizione, a
seconda della disciplina che si ritiene applicabile: si
pensi solamente che qualora si applichi la normativa tipica
dell’appalto, il termine prescrizionale è di due anni,
mentre nel caso di trasporto è solamente annuale.
In
dottrina,
si sono affermate diverse tesi, sostanzialmente
riconducibili a due orientamenti fondamentali: quello della
c.d. “combinazione” e quello della c.d.
“causa prevalente”.
Al
primo orientamento
fanno capo le tesi della “pura combinazione” e della
“combinazione moderata, secondo
analogia”.
Secondo
la prima, ciascuna prestazione che compone il
complessivo “pacchetto” di servizi logistici, si
applicherebbero le norme della fattispecie tipica che più si
adatta al caso di specie (trasporto, deposito, mandato,
ecc.); la disciplina complessiva risulta pertanto
dall’insieme delle diverse normative a cui sono
riconducibili le singole prestazioni che compongono il
servizio integrato.
In base
alla seconda, si dovrebbe applicare principalmente la
disciplina sui Contratti in generale, contenuta nel Titolo
III del Codice Civile (artt. 1321 e ss.) coordinata tuttavia
con le norme delle singole figure contrattuali alle quali
sono riconducibili le singole prestazioni che compongono il
servizio logistico.
Al
secondo orientamento
fanno capo invece le tesi “della prevalenza pura” e
“della prevalenza elastica” o anche
“dell’integrazione.
Secondo la prima (elaborata e seguita
dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ma
contestata perché troppo rigida e semplicistica), si
applicherebbe la disciplina della fattispecie prevalente
(verosimilmente quindi quella dell’appalto).
In base
alla seconda, ad oggi prevalente, al contratto
di logistica deve applicarsi la disciplina del tipo
contrattuale prevalente, integrata con alcune altre
specifiche norme laddove compatibili. Tale ultima tesi,
costituisce l’esito dell’elaborazione effettuata sulla
precedente dai maggiori Autori di Diritto dei Trasporti,
affinché la medesima sia praticabile nella realtà:
Tale
impostazione risulta peraltro confermata anche dal sistema
codicistico: si applicherà quindi prevalentemente la
disciplina dell’appalto di servizi artt 1655 e ss.
e quella collegata degli artt 1570 e ss in materia di
somministrazione; inoltre, per richiamo espresso
degli artt 1570 e ss. Se reso necessario per la peculiarità
della prestazione specifica in esame, si applicheranno (in
quanto compatibili con la disciplina dell’appalto) le
norme previste per i contratti specifici (in
particolare ad es il trasporto) ai quali le singole
prestazioni afferiscono. Così ad esempio, la disciplina
dell’appalto dovrà essere coordinata con le norme speciali
dettate in materia di forma del contratto specifico; di
diritto di ritenzione del depositario o del vettore; di
determinazione del corrispettivo dell’appaltatore per il
trasporto di merce su strada per conto terzi con il sistema
di tariffe a forcella del 1974, vincolante in forza della L
162/1993 anche per l’appaltatore; in materia di limitazioni
della responsabilità dell’appaltatore sia per perdita della
merce in viaggio, sia per perdita della merce a magazzino
(estensione norme speciali in materia di trasporto al
deposito e all’appalto).
Di
contro, la giurisprudenza, disattendendo parzialmente
l’orientamento dottrinale prevalente, ha più volte sancito
l’applicabilità del termine prescrizionale di cui all’art
2951 c.c.
nei casi in cui “le varie prestazioni di trasporto siano
state rese in esecuzione di un unico contratto di appalto di
servizi o misto di appalto e di trasporto, dovendosi in tale
ipotesi far capo alla normativa in tema di trasporto per
individuare quelle norme che, come la durata della
prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta
tipologia della prestazione” (Trib. Cagliari, 19 maggio
1999, in Dir. Trasporti, 1999, 991) E ancora:
“Anche nel caso in cui l’esecuzione di una serie di
trasporti sia configurabile come contratto unitario nella
forma di appalto di servizi, la prescrizione applicabile è
quella breve ex art. 2951 c.c.” (Cass. Civ. sez. lav.,
13 settembre 1997, n. 9218, in Dir. Maritt., 1999,
727 e, nello stesso senso, Trib. Torino 12 febbraio 2003, in
Dir. Trasporti, 2004, 283)
Solo in
alcuni casi isolati, si rinvengono pronunce, che
discostandosi dall’orientamento sopra descritto, hanno
sposato un’interpretazione intermedia, sancendo la necessità
di fare riferimento, in materia di prescrizioni, alla “concreta
(e non alla specifica!) tipologia della prestazione
oggetto del contratto” (Cass. 13.09.1997 n. 9128 e Cass.
21.10.1997 n. 10332). Potrebbe essere utile anche la
citazione della sent Trib. Cagliari 16.04.1986 (in
D.T. 1988 I 173) che, riferendosi peraltro ad un particolare
contratto marittimo riconducibile all’appalto, sottolinea
che l’inadempimento del caso concreto non riguarda una
singola prestazione di trasporto, ma il contratto quadro
complessivamente considerato e pertanto fa riferimento alla
disciplina in materia di “appalto di servizi” e non a quella
del trasporto.
2 – Qualificazione del contratto di logistica
– Disciplina – Prescrizione.
La
sentenza in commento, accogliendo integralmente
l’impostazione giuridica sostenuta dall’attrice Daewoo ed
innovando in maniera significativa rispetto all’orientamento
giurisprudenziale sino ad oggi dominante, ha qualificato
il contratto di logistica come fattispecie unitaria,
disciplinata dalla norme dettate in materia di appalto, da
ritenersi figura prevalente e assorbente rispetto alle altre
rappresentate nel complessivo “pacchetto logistico”.
Le
conseguenze di tale qualificazione sono notevoli, avendo
consentito l’accoglimento della gran parte delle voci di
danno lamentate dall’attrice, delle quali la convenuta aveva
chiesto il rigetto in quanto prescritte o non
tempestivamente azionate, in applicazione della prescrizione
annuale ex art. 2951 c.c. e del termine di decadenza breve
previsto dall’art. 1698 c.c., dettati in tema di trasporto
L’impostazione seguita nella sentenza è
peraltro del tutto condivisibile, in quanto le varie
prestazioni che compongono un servizio di logistica
integrato, sono inscindibili tra loro e perdono la loro
autonomia, stante la loro inevitabile connessione
causale, avuto riguardo alla finalità unitaria del
servizio pattuito dalle parti. L’inadempimento non riguarda,
infatti, una singola prestazione di trasporto o di deposito,
ma il contratto quadro complessivamente considerato. Nello
stesso senso, Trib. Cagliari 16.04.1986 in D.T.,
1988, I, 173: “All’azione fondata sull’inadempimento di
fornire il quantitativo minimo di merce si applica il
termine prescrizionale ordinario, trattandosi di
inadempimento che riguarda l’appalto complessivamente
considerato e non le singole prestazioni di trasporto che
costituiscono l’oggetto del contratto”
Come già anticipato, la stessa impostazione è
accolta dalla dottrina oggi prevalente, la quale, aderendo
alla c.d. teoria della “prevalenza elastica” o
dell’“integrazione” (alla quale il Giudice della presente
causa si è sostanzialmente allineato), ritiene che al
contratto di logistica debba applicarsi la disciplina del
tipo contrattuale prevalente, integrata con alcune altre
norme specifiche laddove compatibili.
Il contratto di logistica costituisce,
infatti, una figura atipica mista, contenente in sé gli
elementi di varie fattispecie contrattuali (appalto,
deposito, trasporto, mandato, somministrazione). Il
carattere prevalente sembra tuttavia la gestione a
proprio rischio di tutti i servizi forniti, attraverso
l’organizzazione e la pianificazione coordinata e
continuativa delle varie prestazioni oggetto del contratto.
Incompatibile nel caso di specie doveva
invece ritenersi l’applicazione, nel caso specifico in
esame, dei criteri stabiliti dalla legge speciale n.162/1993
in tema di trasporto su strada per conto terzi. L’art 2.2 di
tale legge speciale rinvia infatti al termine stabilito per
il contratto "tipo": l’impossibilità di determinare se i
danni che TNT riteneva prescritti si fossero verificati
effettivamente durante il trasporto medesimo e non invece
durante il deposito o la movimentazione della merce rendeva
del tutto arbitrario scindere i sinistri in oggetto dal
rapporto complessivo, applicando solo a questi ultimi la
disciplina in materia di trasporto.
3 – Onere della prova dell’appaltatore –
Mancata consegna di documenti: la questione Infotech - La
rapina nel magazzino di Agrate Brianza
La
sentenza in commento ha attribuito un portata
particolarmente ampia all’onere probatorio dell’appaltatore
TNT, motivata dalla qualifica professionale
dell’operatore logistico, che certamente ha imposto un
criterio di valutazione particolarmente severo.
3.1 - Nel caso di specie, Daewoo aveva
lamentato di essersi vista rifiutare, in svariate occasioni,
il pagamento delle fatture dai propri Clienti, i quali
avevano lamentato la mancata consegna della merce ordinata e
regolarmente inviata dall’attrice. Daewoo ha affermato di
aver richiesto più volte all’appaltatrice di ricevere la
copia dei documenti di trasporto in mano al vettore, onde
verificare effettivamente l’esito delle consegne e di averne
sempre ottenuto un rifiuto da parte dell’appaltatrice.
In
particolare, secondo Daewoo, tale prassi omissiva di TNT le
avrebbe impedito di far valere un proprio credito al passivo
di un fallimento, in quanto l’appaltatrice non aveva
provveduto a rendere disponibili all’attrice i documenti
comprovanti la consegna, alla società fallita Infotech, di
merce rimasta impagata. TNT si è difesa nel presente
giudizio, eccependo l’avvenuta estinzione del proprio
obbligo di conservazione dei suddetti documenti di
trasporto, il quale non avrebbe potuto perdurare oltre il
termine annuale previsto dall’art. 2951 cod. civ. in materia
di diritti derivanti dal contratto di trasporto.
Il
Giudice, ritenendo inapplicabili le norme sul trasporto e
qualificando l’intero rapporto come appalto, ha rilevato
che TNT “lungi dal negare trattarsi
di merce che avrebbe dovuto riconsegnare, non ha dimostrato
di aver effettuato la consegna iin parola”.
E’ di
immediata percezione l’ampiezza dell’onere probatorio posto
a carico di TNT, il quale è stato esteso non solo alla
regolare consegna della merce, ma anche alla prova contraria
relativa alla circostanza che la merce a cui afferiva il
credito non insinuato nel fallimento fosse stata
effettivamente presa in carico da TNT e non invece da altro
spedizioniere o vettore, nel qual caso l’obbligo di consegna
non sarebbe spettato alla società convenuta.
3.2
-
Il carattere particolarmente stringente
dell’onere probatorio dell’appaltatore TNT è riscontrabile
anche nella valutazione della responsabilità della medesima
nella vicenda della rapina subita nei magazzini di
TNT, in occasione della quale sono stati sottratti beni in
giacenza di proprietà di Daewoo per un ingente importo.
La convenuta ha rilevato l’inadeguatezza dei
sistemi di sicurezza dell’appaltatrice, segnalando al
Giudicante, a sostegno della propria tesi, che
successivamente a tale episodio, TNT ha opportunamente
provveduto a modificare i propri impianti di sorveglianza,
così implicitamente ammettendone l’inadeguatezza.
L’attrice rilevava, inoltre, un certo
parallelismo tra la questione in oggetto e le omissioni
riscontrate in occasione dell’insinuazione al fallimento
Infotech, soprattutto in quanto l’ammontare del danno e la
natura dei prodotti non pagati dalla fallita assai
stranamente risultavano quasi coincidenti con quelli
riscontrati nella rapina in oggetto. Inoltre, in
considerazione della già sottolineata mancanza di
documentazione che dimostrasse l’avvenuta consegna dei
prodotti destinati ad Infotech, Daewoo sottolineava come non
potesse escludersi che i medesimi beni fossero ancora
giacenti nel magazzino di Agrate Brianza al momento della
rapina. Se così fosse stato, ciò avrebbe spiegato il mancato
pagamento dei prodotti da parte di Infotech, la quale non
avrebbe provveduto a versare l’importo richiesto da Daewoo
proprio perché non avrebbe neppure ricevuto la merce
inviata.
Il Giudice, ritenendo incombente su TNT
l’onere di provare l’idoneità dei citati sistemi, ha
parzialmente accolto la domanda di Daewoo, condannando
l’appaltatrice a risarcire alla convenuta la somma di €
516.456,90.=, pari al massimale coperto dalla polizza
fideiussoria stipulata da TNT, a copertura del rischio
specifico.
Sul
punto, la sentenza, ha parzialmente disatteso le richieste
di Daewoo la quale, lamentando danni superiori al massimale
di polizza, aveva eccepito come l’importo assicurato da TNT
non precludesse la risarcibilità del maggior danno, in
quanto l’importo assicurato corrispondeva semplicemente al
rischio che doveva essere contrattualmente coperto da
assicurazione, da intendersi come soglia minima garantita
pretesa da Daewoo per poter concludere l’accordo. Nulla
tuttavia avrebbe impedito a TNT di assicurarsi per un
importo maggiore, se lo avesse ritenuto opportuno.
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